Uso di locali sotterranei o semi-sotterranei: cosa cambia con la modifica all’art. 65 del D.Lgs. 81/2008

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Con la pubblicazione della Legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025), sono state introdotte modifiche rilevanti all’art. 65 del Decreto Legislativo n. 81/2008, riguardante l’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative. In particolare, la modifica si applica alla deroga prevista per l’uso di tali ambienti, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e nuove condizioni di sicurezza.

Comunicazione e documentazione obbligatoria

Il datore di lavoro che intende utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative è tenuto a presentare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima dell’uso effettivo dei locali. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva:

  • La tipologia di attività e le lavorazioni da svolgere
  • L’assenza di emissioni di agenti nocivi
  • Il rispetto delle condizioni di sicurezza (illuminazione, aerazione, microclima, impianti)

L’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Certificazioni e requisiti tecnici

Per completare la comunicazione, è necessaria un’asseverazione di un tecnico abilitato che confermi la conformità dei locali agli strumenti urbanistici, la loro agibilità, la sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle normative di sicurezza.

Divieti e condizioni di non accettazione

Non sarà possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per attività che prevedano l’emissione di agenti nocivi (ad esempio, verniciatura, saldatura, uso di solventi, etc.). Inoltre, la comunicazione non potrà essere accettata se non vengono rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima necessari.

Valutazione dei livelli di gas radon

In caso di utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei, il datore di lavoro è obbligato a effettuare una valutazione dei livelli di radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 101/2020.

Modifiche e volture

Qualsiasi variazione significativa dei locali (modifica dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali) richiede una nuova comunicazione. In caso di cambio di datore di lavoro o ragione sociale, sarà sufficiente inviare una dichiarazione di aggiornamento, riportando i dettagli della comunicazione precedente.

Istanze presentate alle ASL

Le richieste di deroga presentate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 continueranno a essere gestite dalle ASL, che procederanno secondo la normativa vigente al momento della presentazione.

Procedura in caso di richieste incomplete o diniego

Nel caso in cui la documentazione sia incompleta o insufficiente, l’Ispettorato potrà richiedere ulteriori informazioni. In caso di mancato rispetto dei requisiti di legge, l’INL potrà negare l’autorizzazione all’uso dei locali.

Queste modifiche introducono nuove responsabilità per i datori di lavoro e stabiliscono una procedura chiara per l’uso di locali sotterranei o semi-sotterranei, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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