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AGENTI COMMERCIALI E COLLABORATORI: QUAL E’ IL LORO INQUADRAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELL’ART. 2 DEL D.LGS 81/08?

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Abbiamo cercato di approfondire la delicata tematica dell’inquadramento degli agenti commerciali quali lavoratori ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 81/08 con una breve intervista alla Dott.ssa Lara Precoma, Tecnico HSE Senior di Tharsos.

  • Lara, storicamente fino ad oggi come viene inquadrato il ruolo dell’agente commerciale all’interno della gestione della sicurezza aziendale?

Il ruolo dell’agente commerciale, così come il ruolo di qualsiasi altro collaboratore con un inquadramento contrattuale diverso dal rapporto di dipendente è sempre stato di difficile interpretazione. Per lungo tempo ci siamo mossi a cavallo fra l’ambito di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e l’applicazione, invece, dei requisiti esplicitati all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, in merito alla definizione di “lavoratore”. Finalmente, a fine 2017, una sentenza della corte di cassazione ci ha chiarito le idee

  • Cosa cambia con l’introduzione di questa sentenza della Cassazione?

Il giudice ha chiaramente definito che ai fini dell’adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e per inquadrare correttamente il ruolo di questa tipologia di professionista non è tanto importante la forma contrattuale che regolamenta il rapporto quanto, piuttosto, la modalità con cui il rapporto si svolge. In pratica, se il collaboratore opera in un modo del tutto paragonabile a quello del lavoratore dipendente, cioè utilizzando attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro, secondo direttive specifiche del datore di lavoro e con clausole di esclusiva, allora è evidente che il ruolo del collaboratore entra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della definizione di “lavoratore” secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 e quindi deve essere considerato e contestualizzato all’interno del DVR, ad esempio. Ben diverso è il caso in cui il collaboratore mantiene una propria autonomia, per cui il suo rapporto con un datore di lavoro richiede il raggiungimento di un obiettivo, senza però sottendere a regole e procedure e senza utilizzare attrezzature e luoghi propri del Datore di Lavoro stesso. In questo caso ci troveremmo ad applicare i requisiti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

  • Oltre alla valutazione del rischio quali sono gli altri ambiti su cui fare riflessioni rispetto a questa modifica?

Nel momento in cui il collaboratore diventa “lavoratore” gli ambiti sono tutti quelli di riferimento del D.Lgs. 81/2008: dal DVR alla formazione alla sorveglianza sanitaria e tutti gli obblighi di tutela che lo stesso decreto ha introdotto da ormai più di 10 anni.

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