Il Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 recepisce due direttive dell’Unione Europea in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un’esposizione a sostanze chimiche durante il lavoro.
Abbiamo chiesto alla nostra esperta Lara Precoma di raccontarci di più.
Che cosa comporta questo nuovo Decreto?
Con il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 sono state recepite due diverse direttive europee in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni:
- Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
- Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La conseguenza di questo recente recepimento è la sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del decreto legislativo n. 81/2008 che ora hanno un contenuto aggiornato e conforme alle disposizioni.
Sono 13 le nuove sostanze e due i processi inseriti. Tra essi spicca l’inserimento delle emissioni da gas di scarico dei motori diesel e i lavori che ne comportano l’esposizione, perchè si tratta di inquinanti largamente diffusi a causa dell’impiego di veicoli o mezzi d’opera.
Inoltre, a seguito delle procedure e dell’organizzazione impostata per l’aderenza al sistema SCIP, tali modifiche comportano, inevitabilmente, l’onere di riverifica ed aggiornamento delle valutazioni dei rischi chimico e cancerogeno.
Partiamo dall’inizio e dal nuovo Decreto: quali sono i contenuti salienti?
Il Decreto 11 febbraio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute ricorda come l’articolo 245, comma 2, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) disponga che: “Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologico nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze del settore degli agenti cancerogeni o mutageni”.
Inoltre la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 ha aggiunto due nuovi punti all’allegato I e sostituito integralmente l’allegato III. Successivamente la direttiva (UE) 2019/983 ha modificato nuovamente l’allegato III. Ed è dunque stato necessario procedere alla sostituzione degli Allegati XLII e XLIII del Testo Unico.
Veniamo ora ai contenuti degli allegati:
quali sono le novità dell’elenco di sostanze, miscele e processi?
I due allegati (I e II) del Decreto introducono negli allegati del Testo Unico 13 nuove sostanze cancerogene e due nuovi processi.
L’Allegato I del nuovo Decreto modifica e sostituisce l’Allegato XLII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Elenco di Sostanze, Miscele e Processi). In questo allegato (elenco delle attività che comportano esposizione a sostanze cancerogene o mutagene) sono stati aggiunti i seguenti punti:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Infatti, riguardo alle modifiche operate dalla direttiva 2019/130, “vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”:
- Lo SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle e concluso che l’esposizione professionale avviene per via cutanea”;
- Il CCSS (Comitato Consultivo per la Sicurezza e la Salute sul lavoro) “ha convenuto che gli oli motore minerali usati dovrebbero essere aggiunti alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni…”.
Inoltre – sempre con riferimento al contenuto dell’articolo citato sopra – “vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea”:
- Il CCSS ha convenuto che le emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori.
- Lo IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l’uomo e ha precisato che, se è vero che l’entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro in che modo le modifiche quantitative e qualitative possano incidere sulla salute.
- Lo IARC ha precisato che il carbonio elementare, che costituisce una quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione.
Quali sono i nuovi agenti e le implicazioni del loro inserimento nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008?
L’Allegato II del Decreto 11 febbraio 2021 (che modifica l’Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inerente i Valori limite di esposizione professionale), ha aggiornato l’elenco delle sostanze, introducendo:
- Tricloroetilene
- 4,4 ‘- Metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
- Formaldeide
- 4,4’ Metilene-bis (2 cloroanilina)
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
Le modifiche sopra riportate comportano, inevitabilmente, l’onere di riverifica ed aggiornamento delle valutazioni dei rischi, specificatamente per quanto riguarda il rischio chimico e cancerogeno nonché le procedure e l’organizzazione impostata per l’aderenza al sistema SCIP.
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