Cambiano gli obblighi relativi alla nomina della figura del Mobility Manager aziendale. Lo ha stabilito Il Decreto Legge 34/2020, detto anche Decreto Rilancio, diventato attuativo lo scorso maggio con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.
Questa particolare figura aziendale, introdotta inizialmente da decreto ministeriale nel marzo del 1998, ha il compito di ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti nelle città per limitare il congestionamento del traffico veicolare e limitare l’inquinamento atmosferico derivante dall’utilizzo dei mezzi di trasporto individuali. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve elaborare e trasmettere il Piano degli spostamenti Casa-Lavoro (PSCL).
Il D.M. 27/03/1998 imponeva l’obbligo di nomina del Mobility Manager aziendale alle imprese di dimensioni rilevanti, con almeno 300 dipendenti per ciascuna unità locale, oppure con complessivamente almeno 800 dipendenti, anche se distribuiti su più unità locali e dislocate in aree geografiche ad alto inquinamento atmosferico.
Cosa cambia con il nuovo D.M. 12/5/2021
La novità più importante è l’estensione dell’obbligo di nomina del Mobility Manager a tutte le imprese e pubbliche amministrazioni con almeno 100 dipendenti (anziché 300) per singola unità locale, dislocata in capoluoghi di Regione o provincia, città metropolitane o Comuni con almeno cinquantamila abitanti.
La prima adozione del Piano degli spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) è fissata entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M., cioè entro il prossimo 27/11/2021.
Le Linee Guida per la redazione del PSCL sono state pubblicate ad agosto e sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Inoltre, nel conteggio dei 100 dipendenti, bisogna tenere conto anche dei fornitori o collaboratori esterni che operano stabilmente e quotidianamente in azienda, in virtù di contratti d’appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
Un orientamento rivolto sempre di più alla sostenibilità ambientale
Gli obiettivi del decreto, esplicitati nell’articolo 1, sono:
- Ridurre strutturalmente e permanentemente l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane
- Promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone
- Consentire la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro
- Favorire il decongestionamento del traffico
Chi può ricoprire il ruolo di Mobility Manager
Il nuovo decreto definisce in modo più puntuale la figura del Mobility Manager, come persona specializzata nel controllo della domanda di spostamento e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito del percorso casa-lavoro da parte del personale dipendente.
Viene individuata anche la figura del Mobility Manager d’area, come supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali.
Si tratta in sostanza di soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza in settori quali mobilità sostenibile, trasporti e tutela dell’ambiente. Il ruolo può essere ricoperto sia come dipendente interno, sia come consulente esterno. Questa professionalità non ha ancora un relativo Albo o Ordine professionale, né richiede il superamento di un esame di Stato. Per individuare le conoscenze, le abilità e le competenze del Mobility Manager si può fare riferimento alla Prassi UNI/PdR 35:2018.