È stata pubblicata in Gazzetta europea la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La nuova Direttiva introduce le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni.
Inoltre, modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel, benzene) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni e inserisce il valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici) e qualifica come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.
Gli Stati membri avranno tempo per conformarsi fino al 5 aprile 2024.
Vediamo di seguito tutte le modifiche introdotte dalla Direttiva 2022/431 alla Direttiva Madre, le nuove definizioni introdotte e come cambia a seguito delle modifiche la disciplina europea di protezione dei lavoratori dai rischi cancerogeni, mutageni e da sostanze tossiche per la riproduzione.
Modifiche al Testo della Direttiva cancerogeni: definizioni, sostanze, valori limite
Vediamo insieme quali sono le principali modifiche introdotte.
- Inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro nel titolo e nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni e in diverse voci che si riferivano solo agli agenti chimici e mutageni e che ora ricomprendono anche queste sostanze (ad es “valore limite” e “sorveglianza sanitaria”)
- Nuove definizioni: sono introdotte le definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia e con valore soglia;
- Articolo 11: riscrittura degli obblighi di formazione e informazione;
- Inserito l’«Articolo 16 bis con la “Identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia”;
- Nell’Articolo 18 bis indicate le scadenze per le revisioni della valutazione di specifiche sostanze pericolose.
- Nell’Allegato I viene apportata modifica alla Direttiva Cancerogeni a diversi valori limite di alcune sostanze alla luce delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, e basati anche su una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. Si tratta di diverse sostanze fra cui, Benzene, Acrilonitrile, Composti del nichel, Piombo, Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio. I nuovi limiti entreranno in vigore dal 2024 al 2025, a seconda della sostanza coinvolta.
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