La bozza di Regolamento è stata pubblicata il 21/04/2021 ed è stata messa a disposizione degli Stati membri per la discussione.
Nel giugno del 2022 è iniziata una negoziazione tra i rappresentanti della Commissione e quelli del Consiglio, che si è conclusa a metà dicembre. Il testo risultante da questa negoziazione sarà la base della discussione che avverrà al Parlamento Europeo. Una volta approvato il testo, esso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore dopo 42 mesi, senza necessità di recepimento negli ordinamenti nazionali, perché si tratta di un Regolamento e non di una Direttiva.
La scelta del Regolamento al posto della Direttiva ha proprio lo scopo di evitare problemi interpretativi e ritardi di attuazione dovuti alla trasposizione nelle leggi nazionali.
Quali sono le novità principali?
Abbiamo avuto modo di vedere delle bozze e dall’analisi fatta i punti salienti sono i seguenti:
- Aggiornamento della legislazione sulle macchine in funzione delle “nuove tecnologie”, in particolare al problema del rapporto uomo-macchina e quello delle macchine connesse e gestibili da remoto su cui la normativa attuale è molto carente. Qui si innesta il problema della “cybersecurity” e della robustezza ed affidabilità dei sistemi di comando in relazione a possibili intrusioni dall’esterno.
- Una interpretazione univoca delle “modifiche sostanziali” ad una macchina (o insieme di macchine), che oggi è affidata alle legislazioni nazionali. In Italia, ad esempio, è definita sostanziale – e richiede una rimarcatura – ogni modifica non prevista dal fabbricante che aumenti le prestazioni o le funzioni di una macchina. In altri paesi si ritiene invece di certificare solo la parte modificata e non l’intera macchina. In questo senso il nuovo Regolamento amplierà la possibilità di far emergere modifiche che oggi spesso sono taciute e che creano difficoltà ai datori di lavoro.
- La possibilità di fornire la documentazione (il manuale e la dichiarazione di conformità) in formato digitale, mantenendo però la facoltà dell’acquirente di richiederne copia cartacea.
- Una diversa definizione della lingua richiesta per la documentazione, che sarà definita da ciascun paese membro.
- Una nuova definizione delle macchine ad alto rischio (oggi presente nell’Allegato IV) con l’introduzione dei rischi derivanti dall’intelligenza artificiale.
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