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Decreto Legge 4 maggio 2023: cosa c’è da sapere

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Il Decreto Legislativo 81/08 è un punto di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Italia, ma col passare del tempo è emersa la necessità di apportare delle modifiche per adattarlo alle esigenze del mondo che evolve.

Il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, rappresenta uno degli aggiornamenti più recenti e si pone una serie di obiettivi per facilitare l’accesso al mondo del lavoro, per contrastare la povertà e per favorire l’inclusione sociale. Anche i temi di salute e sicurezza sul lavoro sono interessati da questo decreto.

Le modifiche riguardanti salute e sicurezza di lavoratori, datori di lavoro e aziende sono contenute principalmente nell’articolo 14.

Vediamole insieme.

Medico competente e sorveglianza sanitaria.  

Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. In fase di valutazione dei rischi si fa riferimento alle caratteristiche dei luoghi di lavoro (locali sotterranei, a rischio inquinamento, in quota), al tipo di attrezzature utilizzate, all’eventuale esposizione agenti chimici, fisici, biologici e altre sostanze pericolose, come l’amianto. Si tratta apparentemente di piccola modifica al testo, che apre tuttavia a diverse riflessioni, che potete approfondire qui.

Durante la visita di assunzione, il medico ha l’obbligo di chiedere al lavoratore una copia della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, per considerarne il contenuto al momento di formulare il giudizio di idoneità.

Le modifiche alla norma introducono la possibilità, per il medico competente, di nominare un sostituto temporaneo che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, in caso di impedimento grave e motivato allo svolgimento della sua attività.

Imprese familiari e lavoratori autonomi

Ad imprese familiari e lavoratori autonomi si estende l’obbligo di utilizzare le attrezzature da cantiere (ponteggi, trabattelli, parapetti mobili) seguendo le disposizioni di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Datore di lavoro

Questa figura ha l’obbligo di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico nel caso usi attrezzature che lo richiedano, come stabilito dall’articolo 71, comma 7. In questo modo può garantire la propria sicurezza durante l’uso delle attrezzature.

Attrezzature a noleggio o in concessione d’uso

Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne
il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza prima del noleggio. Per tutta la durata del noleggio deve conservare una dichiarazione che garantisce l’avvenuta formazione e addestramento dei soggetti che utilizzeranno l’attrezzatura. Quest’obbligo è esteso anche a privati e lavoratori autonomi.

Tutte le modifiche saranno valide per 60 giorni, se non verranno convertite in legge. Aprono la strada al nuovo Accordo Stato Regioni, la cui uscita era prevista per il 30 giugno 2022. Nonostante il ritardo nell’uscita, sappiamo che al suo interno saranno trattate le modalità di controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei docenti che da parte dei discenti.

Seguiteci per restare aggiornati su tutte le novità in materia di salute, sicurezza
e ambiente.

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