Approvato l’Accordo Stato Regioni 2025 per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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L’Accordo è sancito!
La Conferenza Stato-Regioni riunita giovedì 17 aprile ha approvato l’Accordo per la formazione in materia di salute e sicurezza:

Era da tempo che aspettavamo il raggiungimento di questo importante documento. Secondo la legge 215/2021, sarebbe dovuto essere siglato entro il giugno 2022 e l’anno scorso aveva visto l’uscita di una bozza “definitiva” ma anche di diverse fumate nere da parte della Conferenza stessa.

L’Accordo, in linea con l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza previsti dalla stessa normativa.

Disposizioni transitorie

  • In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
  • Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
  • I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Non resta ora che attendere la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale per conoscerne tutti i dettagli.


Le novità saranno numerose e significative, tra cui:

  • Il corso per Datore di Lavoro
  • ⁠La nuova definizione dei corsi per i preposti
  • ⁠L’introduzione di nuovi corsi per ambienti confinati
  • ⁠La verifica dell’efficacia
  • ⁠La nuova definizione dei soggetti formatori accreditati

Di seguito vi riproponiamo le nostre infografiche che riassumono quanto previsto dalla bozza scritta l’anno scorso.

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