La valutazione del rischio fulminazione secondo i nuovi parametri di densità territoriale

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Sei protetto in caso di temporale? Quanto ci possono spaventare i fulmini mentre stiamo lavorando?

Non stiamo parlando di paure soggettive legate ad un immaginario più romanzesco, ma dell’aggiornamento del rischio fulminazione sul luogo di lavoro che da giugno 2020 è finito sotti i riflettori in seguito alla modifica della norma di riferimento inerente i valori per la determinazione della densità di fulminazione: la vecchia CEI 81-31 è stata sostituita dalla CEI 62858.
In realtà la norma per la valutazione del rischio è sempre la serie CEI EN 62305 del 2013, a cambiare sono i parametri.

Se prima i criteri erano stabiliti sulla base del Comune di riferimento, ora la suddivisione è stabilita in base alle caratteristiche del territorio:

“Si tratta di una miglioria importante – spiegano i nostri tecnici – perché di fatto correggono un’imprecisione di fondo del sistema precedente, ovvero il presupposto che il terreno di uno stesso Comune possieda le medesime particolarità in tutta la sua estensione. Non sono i confini territoriali a determinare una minore o maggiore densità, piuttosto la conformazione del terreno, l’altitudine del luogo e così via”.

La nuova norma quindi aumenta il livello di sicurezza, ma complica inevitabilmente l’analisi del rischio perché rende necessario verificare il nuovo valore di densità dei fulmini (Ng) nel luogo di ubicazione dell’attività. In questo modo si potranno stabilire eventuali variazioni al rischio tollerabile già calcolato nel documento di valutazione dei rischi precedente e capire se vada aggiornato o meno.
Un’altra modifica riguarda la validità della valutazione che è diventata quinquennale e che va quindi ripetuta nel tempo, proprio a causa della validità temporale dei database da cui sono tratti gli indici di densità di fulminazione.

Ma cos’è la valutazione del rischio fulminazione e come funziona?

La valutazione del rischio fulminazione, diretta e indiretta, riguarda la probabilità che un fulmine colpisca un certo edificio, gli impianti o le persone che si trovano all’interno o nell’ambiente circostante. Esso rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 ed è applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.
Non deve essere confusa con la valutazione del rischio elettrico che si applica invece quando avvengono delle attività in prossimità di una fonte di energia elettrica e che implica, pertanto, il rischio di folgorazione.

La stima del rischio fulminazione si valuta in base a 4 parametri:

  • La perdita di vite umane
  • La perdita di servizio pubblico essenziale
  • La perdita di patrimonio culturale
  • La perdita economica

Secondo una specifica procedura di calcolo si può definire il rischio tollerabile (RT) come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura. Se il rischio risulta minore, la struttura si definisce “autoprotetta”, se al contrario risulta maggiore sarà necessario adottare delle misure di protezione che possono essere, ad esempio, scaricatori di sovratensione, captatori o impianti di protezione da scariche atmosferiche, gabbie di Faraday e così via.

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