1 marzo 2017 – Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria sin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente.
Ampia trattazione ha avuto la responsabilità del Commitente relativamente alla scelta dell’impresa affidataria in fase di definizione del contratto di appalto. Trattasi della cosidetta culpa in eligendo, attribuibile a chi commissiona lavori ad una impresa chiaramente incompetente e priva delle capacità tecniche necessarie, non avendo correttamente eseguito la verifica dell’idoneità tecnico professionale prescritta dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.
Mai come ora, tuttavia, la Cassazione Penale (Sez. 3, 1 marzo 2017, n. 10014) si è pronunciata con chiarezza sulla resposabilità del Committente anche nelle fasi preliminari alla stipula del contratto di appalto.
Il Tribunale di Novara ha rigettato il ricorso del legale rappresentante della società di cui era accomandatario, affittuaria del capannone sul quale sono stati effettuati accertamenti tecnici volti alla definizione degli interventi necessari per il ripristino della copertura danneggiata del capannone medesimo.
L’infortunio dell’artigiano edile ha determinato la condanna del titolare della società che ha richiesto il sopralluogo per la verifica in concreto delle opere necessarie alla riparazione della copertura, anche se non era ancora stato perfezionato alcun contratto di appalto.
Nel caso specifico, l’impresa edile non era più attiva dal 2009, rendendo pertanto manifesta la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte del soggetto richiedente la prestazione.
Questa Sentenza chiarisce l’intento del legislatore nella scrittura dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08, sottolineando che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto per procedere alla verifica dell’idoneità tecnico professionale sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale – come si desume dal tenore letterale dello stesso art. 90 che parla di “affidamento dei lavori” – ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.
Quindi, è molto importante riflettere sulla portata di questa pronuncia: sia per l’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, poiché la realizzazione del DUVRI è stata immancabilmente sinora correlata ai contratti di appalto, opera e somministrazione, sia per l’applicazione degli obblighi del Titolo IV, che devono a questo punto comprendere un ulteriore passaggio di verifica preliminare.
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