Lavori edili e sicurezza nei cantieri condominiali

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Le recenti notizie di cronaca relative ad incidenti mortali verificatesi all’interno di cantieri condominiali, ci porta a dedicare un approfondimento sull’applicazione della normativa di riferimento con particolare riguardo agli obblighi e responsabilità in capo all’amministratore di condominio.

Il Testo Unico 81/08 impone infatti obblighi specifici sia all’amministratore che alle imprese che eseguono i lavori. L’amministratore, in qualità di committente dei lavori edili e/o di datore di lavoro, deve garantire la sicurezza dei lavoratori e degli altri soggetti che accedono al cantiere, seguendo le normative e adottando le misure necessarie per prevenire incidenti.

In particolare, viene imposto di redigere due diversi documenti a seconda della situazione in cui versa il condominio:

  • DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze): disciplinato dall’art. 26 del TU 81/08 che mira a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di presenza di più imprese, prevenendo i rischi di interferenza tra le loro attività;
  • PSC (Piano di sicurezza e coordinamento): disciplinato dal Titolo IV del TU 81/08 che consiste in un documento che specifica le misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici del cantiere. 

Ma qual è l’ambito di applicazione e la differenza tra le due norme?

Il DUVRI, e più in generale il Documento di Coordinamento e Cooperazione, disciplinato dall’art. 26 del TU 81/08, prescrive l’obbligo di applicazione in caso di contratti di appalto, opera o somministrazione nel momento in cui un soggetto terzo viene a svolgere attività nelle parti comuni dell’area condominiale.

Il Titolo IV del TU 81/08 invece si applica a tutte le attività che riguardano lavori edili o di ingegneria civile, inclusi cantieri temporanei o mobili. Questi lavori comprendono attività come costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione e trasformazione di opere.  In questi casi l’amministratore assume il ruolo di committente con conseguente obbligo di nominare il Responsabile del Lavori e il CSE e garantire la sicurezza dei lavoratori. È in capo al committente (e quindi all’amministratore di condominio) controllare che:

  • Le imprese che eseguono i lavori abbiano le competenze necessarie e siano in regola con le normative di sicurezza. Rientra in questa casistica anche la verifica del possesso della patente a punti nei cantieri;
  • Richiedere il POS alle imprese esecutrici;
  • Se nel cantiere operano più imprese, dovrà nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e far redigere il PSC (piano di sicurezza e coordinamento);
  • Vigilare sul rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza attraverso il supporto del CSE.

Ricordiamo che la mancata osservanza degli obblighi previsti dal Titolo IV e dall’art. 26 può comportare sanzioni penali per l’amministratore e in alcune situazioni si possono prevedere ripercussioni di natura civile in capo ai singoli proprietari del condominio.

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti siamo disponibili ai recapiti sotto riportati.

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