Cerca
Close this search box.

D.Lgs 81/2008: cosa cambia dopo il DL 146/2021 alla sicurezza sul lavoro

Decreto 146/2021

Categoria:

La legge 215 del 17 dicembre 2021, preceduto dal Decreto 146/2021 hanno apportato significative modifiche al Decreto Legge 81/2008. Il Testo Unico si aspettava da tempo degli aggiornamenti. Vediamo insieme come la Bibbia degli addetti ai lavori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro vada riletta e ritoccata alla luce delle nuove norme.

L’inquadramento normativo: il Decreto 146 e la conversione in Legge

Una doverosa premessa va fatta ricordando i dati Inail sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dei primi nove mesi del 2021. Se è vero che i dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus e che bisogna comunque tenere in considerazione i mesi di chiusura forzata di molte realtà produttive nel 2020, il raffronto con l’anno precedente è negativo e vede un incremento dell’8,1% degli infortuni e di quasi il 28% delle malattie professionali.
La modifica specifica del D.Lgs 81/08 risiede nell’articolo 13 del Decreto Legge 146, le cui novità principali riguardano l’estensione delle competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e le modifiche all’allegato 1 del Testo Unico.
All’INL è affidato un incarico ispettivo sulla medesima stregua di quanto previsto per le ASL per garantire un maggior presidio sul territorio con:

  • un ruolo ispettivo nell’ambito della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e nell’ambito del contrasto al lavoro irregolare;
  • un potere di sospensione dell’attività imprenditoriale, emanato con riferimento al lavoro irregolare, quando almeno il 10% (anziché il 20%) della popolazione lavorativa presente non risulti in regola, e con riferimento alla sicurezza degli ambienti di lavoro, in caso di gravi violazioni riportate all’interno dell’Allegato I del D.Lgs. 81/08. Nel caso di provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede invece il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento che sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione.
Cambiano anche i termini di regolarizzazione e le sanzioni si inaspriscono. Inoltre gli introiti derivanti dall’adozione delle ammende andranno a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, analogamente a ciò che avviene già per le ASL.

Cosa cambia nella gestione della sicurezza aziendale?

La maggior tutela delle condizioni di sicurezza sul lavoro passa da un aumento dei momenti di formazione e addestramento e dall’estensione dell’importanza del ruolo del preposto.

Non sarà solo più un ruolo “di fatto”, ma dovrà essere nominato formalmente per iscritto e alla sua figura viene imposto di intervenire per modificare un comportamento non conforme alle regole di sicurezza. Il riconoscimento e la responsabilizzazione di questa figura vengono, per contropartita, ripagate con un emolumento aggiuntivo prima non previsto.

L’indicazione del preposto deve essere indicata chiaramente alla committenza anche nei lavori previsti in appalto o subappalto

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere non solo più la formazione generale, ma anche un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. La verifica dell’apprendimento diventa sempre obbligatoria.

Ai preposti non sarà più permessa la formazione in e-learning, mentre per l’addestramento è prevista l’istituzione di un registro informatizzato attestante i momenti dedicati in azienda a questa attività.

Entro il prossimo 30 giugno sarà stipulato un nuovo accordo Stato Regioni per la regolamentazione di queste nuove attività formative.

Per saperne di più o chiedere una consulenza, scrivi a [email protected]

Le ultime news

Fai una domanda

Per informazioni, dubbi, richieste sui nostri servizi, quotazioni ad hoc, scrivici qui.

    Accetto le condizioni di uso