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Sicurezza elettrica e rischio macchine alla luce del nuovo DL 146/2021

Rischio macchine e rischio elettrico

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Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 146 inerente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Con esso il Governo ha apportato modifiche significative al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs 81 del 2008, ampliando i sistemi di controllo e di vigilanza, estendendo il raggio di azione dell’Ispettorato del lavoro e inasprendo le sanzioni.

Anche la sicurezza elettrica e il rischio macchine sono state investite da questo nuovo DL, con nuove fattispecie in caso di grave inadempimento, come indicato nell’allegato I.

Il nostro esperto di sicurezza industriale Paolo Iavagnilio ha affrontato l’argomento a inizio dicembre, ospite alla Fiera Ambiente e Lavoro di Bologna, raccontando al pubblico quali sono gli elementi pratici utili a definire le evidenze che possono portare una criticità come definito all’interno del decreto legge.

L’allegato I disciplina nell’ordine:

  • I lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • La presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • La mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  • L’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Il DL 146/2021 quindi introduce sanzioni più aspre e radicali in contesti di:

  • Mancanza di azioni prodromiche alla corretta organizzazione del lavoro in sicurezza
  • Errata progettazione e realizzazione di impianti elettrici
  • Mancanza di gestione organizzativa dei lavori in presenza di rischio elettrico
  • Omessa vigilanza in relazione alla eventuale rimozione o modifica di quegli elementi di un impianto o più genericamente di un luogo di lavoro, la cui funzione è esclusivamente quella di prevenire un contatto con un pericolo, o evitarne la probabilità o l’insorgenza verso un qualsiasi lavoratore esposto.

Dalla lettura traspare chiaro il focus particolarmente pronunciato nell’ambito dell’edilizia, pur essendo il provvedimento di portata generale ed applicabile ad ogni contesto datoriale.

Rischio elettrico: cosa specifica il DL 146/2021

Le nuove sanzioni valgono per i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Quello che è importante non è il tipo di lavoro (elettrico o non elettrico) bensì il rischio connesso. Le misure di prevenzione del rischio dipendono quindi dalle modalità e dalle distanze.

In presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, è necessario rifarsi alla Norma CEI EN 60900 che prevede l’utilizzo di attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

Quando sussiste la mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale), è necessario dotarsi di protezioni, attive o passive.

Rischio macchine: dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Nel corpus del D.Lgs. 81/2008 per dispositivi di sicurezza si intendono quegli elementi di un impianto o più genericamente di un luogo di lavoro, la cui funzione è esclusivamente quella di prevenire un contatto con un pericolo, o evitarne la probabilità o l’insorgenza verso un qualsiasi lavoratore esposto.

Questo implica quindi una estensione legata all’intero mondo della prevenzione e protezione del luogo di lavoro, con particolare riferimento a tutti quei dispositivi che non rientrano nelle necessità funzionali/produttive di un impianto o luogo di lavoro, ma ivi installati per ragioni meramente di sicurezza.

Per dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo si intendono quindi:

  • Ripari, fissi e mobili
  • Sistemi di comando e controllo di macchine ed impianti
  • Dispositivi di sorveglianza e monitoraggio di parametri correlati alla sicurezza di un processo, discriminabile, ad esempio, per una grandezza fisica (temperatura, pressione, peso, concentrazione, ecc.)
  • Dispositivi di sicurezza ai sensi della direttiva macchine
  • Dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo e sistemi di protezione ai sensi della direttiva ATEX
  • Dispositivi di sicurezza ai sensi della direttiva PED
  • Segnali di pericolo e di divieto
  • DPI dedicati a specifiche azioni in sicurezza

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