A giugno 2024, il Ministero del Lavoro ha diffuso la bozza dell’Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, redatto, condiviso e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
Il testo è in attesa di pubblicazione.
L’Accordo è un documento fondamentale, che detterà le nuove linee, gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche accorpando i precedenti Accordi Stato-Regioni e le altre normative attuative del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008.
Quali sono le novità rispetto al passato?
Sicuramente la novità principale risiede nella rimodellizzazione dei percorsi di formazione, con la definizione dei contenuti, delle durate e delle modalità per i soggetti che erano già abbondantemente inseriti nel percorso di inquadramento formativo definitivo. Sono individuati nuovi soggetti che rientrano all’interno di questa formazione obbligatoria, primi su tutti i Datori di lavoro.
Uno dei passaggi più interessanti dal punto di vista degli obiettivi è l’individuazione non solo delle modalità della verifica dell’apprendimento, bensì della verifica dell’efficacia della formazione, con la logica di introdurre uno sguardo che va oltre il ciclo della formazione classica, ma guarda molto più in là.
Entrando nella dimensione del testo, notiamo come in prima battuta cambia chi può fare la formazione. Sono ridefiniti i criteri dei soggetti formatori accreditati e i requisiti dei docenti.
I soggetti formatori sono chiamati ad ampliare le loro attività preliminari e propedeutiche all’organizzazione dei corsi, non solo dal punto di vista logistico (discenti portati a un numero massimo di 30 e un rapporto di 1 a 6 tra docente e discente per le attività formative pratiche) bensì anche dal punto di vista metodologico.
E infatti il capitolo forse più stimolante è costituito dall’imbeccata che il testo ci fornisce dal punto di vista delle “Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori”, la parte IV: dalle modalità di analisi dei fabbisogni, alla progettazione (in versione macro e micro), dalle metodologie didattiche e le strategie formative, fino a giungere alla verifica dell’efficacia della formazione, ovvero a una verifica a posteriori, a una certa distanza di tempo e durante l’attività lavorativa. L’obiettivo è verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.
I soggetti formatori sono chiamati a costruire un documento progettuale, un fascicolo formativo che contenga tutte queste informazioni. La premessa di base è l’indicazione del tipo di approccio metodologico da usare che deve essere di tipo “andragogico”. L’Accordo ci dà anche più di un modello a cui fare riferimento per creare il nostro progetto formativo. Uno di questi lo attinge dalle linee guida dell’Unione Europea per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET).
In questo modo si vuole mettere l’accento su tutte le fasi della formazione, racchiuse all’interno di un ciclo che puntino al miglioramento della qualità, combinando monitoraggio e analisi con criteri misurabili. A noi di Tharsos questo ciclo ricorda molto il nostro Apprendability, un metodo che sviluppiamo da diversi anni per portare la formazione a un livello più ampio di consapevolezza e cultura della salute e sicurezza sul lavoro, non attraverso corsi di formazione, ma percorsi di formazione che chiamano i discenti all’interazione, al coinvolgimento e alla partecipazione attiva, un altro modo insomma per esprimere l’approccio “andragogico”.
Anche la bozza dell’Accordo mette l’accento sulle metodologie didattiche attive che “vanno scelte prioritariamente, in funzione dell’obiettivo formativo” e che possono essere costituite da lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni, realtà aumentata, gamification, eccetera.
E adesso?
La Legge 215 fissava l’uscita di questo Accordo Stato Regioni per il giugno 2022. Abbiamo già superato i due anni di attesa. Al di là delle possibili speculazioni, ci auspichiamo che l’Accordo trovi presto la strada verso l’ufficialità, dimostrando quell’attenzione verso la crescita di consapevolezza e cultura negli individui, più che della burocrazia e delle carte, auspicate fin dalle premesse e che tante aziende italiane hanno già abbracciato autonomamente, imboccando la strada verso percorsi che puntano al cambiamento: un cambiamento di prospettiva, di visione e di priorità, in cui la salute e la sicurezza degli individui sono i valori centrali e imprescindibili che accompagnano (non ostacolano) la produttività e gli investimenti. Scarica l’infografica realizzata da Tharsos che mostra i principali focus della bozza dell’Accordo Stato Regioni rispetto a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore.