Il Regolamento REACH prevede l’obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento delle informazioni sulle sostanze negli articoli (articolo 33, paragrafo 1 del Regolamento REACH); il funzionamento di tale sistema di scambio di informazioni favorisce la tracciabilità delle sostanze chimiche nei prodotti. Le informazioni saranno rese note attraverso la Banca Dati SCIP, che, quindi, deve essere arricchita attraverso le comunicazioni che gli obbligati dovranno effettuare.
Abbiamo realizzato una nota di approfondimento in merito che potete leggere al seguente link.