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Decreto 02 settembre 2021: le nuove disposizioni in materia antincendio

Decreto antincendio

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In data 04 Ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo DM 02 Settembre 2021 riguardo ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Tale decreto entrerà in vigore il 02 Ottobre 2022. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati l’art. 3 comma 1 lett. f) e gli articoli 5, 6 e 7 del DM 10 Marzo 1998.

Disposizioni in materia antincendio: il panorama normativo

L’emanazione del nuovo decreto ottempera a quanto disposto dall’articolo 46 comma 3 lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs 81/08. I contenuti del DM 02 Settembre 2021 si applicano alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, per come definiti dall’articolo 62 del D.Lgs 81/08, e alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del medesimo decreto, limitatamente alla designazione, formazione, aggiornamento degli addetti al servizio antincendio e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione.

DM 02 Settembre 2021: le novità introdotte

Per quanto riguarda le novità introdotte, il nuovo decreto evidenzia quali sono i casi in cui il Datore di Lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151

Rispetto al decreto 10 Marzo 1998 (decreto attualmente cogente in materia di sicurezza antincendio) si nota com’è stato introdotto un ulteriore caso in cui il Datore di Lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza, ovvero in caso di “luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.” Altra novità riguarda il precedente punto 1) in cui, a differenza del DM 10 Marzo 1998, il piano di evacuazione deve essere redatto per i luoghi di lavoro in cui ci sono almeno 10 lavoratori (in precedenza si faceva riferimento ai luoghi di lavoro dove sono occupati meno di 10 dipendenti).

Anche nella stesura del piano di emergenza, sono state introdotte alcune novità. Rispetto a quanto riportato nell’allegato VIII del DM 10 Marzo 1998, il nuovo decreto evidenzia come il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento, inoltre, deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

Per quanto riguarda i contenuti del piano di emergenza, gli aggiornamenti riguardano le informazioni da inserire nelle planimetrie incluse nel documento; oltre a quanto già previsto dal punto 8.2 dell’allegato VIII del DM 10 Marzo 1998, dovranno essere riportate sulle planimetrie l’ubicazione dei locali a rischio specifico, l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso e l’individuazione dei soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. Dette planimetrie dovranno essere informazioni contenute nel documento per tutte le tipologie di attività e non soltanto per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, come prescritto finora.
Il nuovo decreto consente al datore di lavoro di attività per le quali non è obbligatoria la stesura del piano di emergenza, di adottare delle misure semplificate per la gestione dell’emergenza: dette misure riguardano la predisposizione delle planimetrie con le informazioni sopra evidenziate e l’adozione di indicazioni schematiche contenenti:

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione
  • i lavoratori esposti a rischi particolari
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso)
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori
  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento

L’altra importante novità introdotta dal nuovo decreto riguarda il percorso formativo in materia antincendio, sia per quanto riguarda i lavoratori che per quanto riguarda i docenti. In merito alle attività di formazione e informazione sui rischi incendio, il datore di lavoro dovrà ottemperare a tali obblighi facendo riferimento ai fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Rispetto al DM 10 Marzo 1998 i contenuti dei corsi di formazioni ed aggiornamento sono rimasti invariati mentre è stata introdotta la cadenza quinquennale per quanto riguarda i corsi di aggiornamento.
Infine è stata posta attenzione sui requisiti che devono possedere i docenti per l’erogazione dei corsi di formazione. Il decreto permette ai docenti di erogare i contenuti sia della parte teoria che della parte pratica, poter erogare i contenuti sollo della parte pratica o solo della parte teoria. A seconda della tipologia dei contenuti i docenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

Docenti parte teorica e parte pratica

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Docenti solo parte pratica

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;• rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni

Docenti solo parte teorica

  • aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso dei seguenti requisiti;
  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Anche per i docenti è previsto un aggiornamento con cadenza quinquennale.

Per saperne di più scrivici su [email protected]

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